Costa caro il commento offensivo sui ‘social’ contro il datore di lavoro...
Per i magistrati non ci sono dubbi: è una condotta idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo
Costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su ‘Facebook’ di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, anche per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone.
Questo il punto fermo ribadito dai giudici (sentenza numero 20487 del 17 giugno 2026 della Cassazione) a ‘sigillare’ il licenziamento di una dipendente di una ‘Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente’.
In termini più generali, l’esercizio, da parte del lavoratore, del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali, però, che, superando i limiti della continenza sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel senso di misura nell’esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decoro dell’impresa datoriale, suscettibile di provocare, con la caduta della sua immagine, anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall’obbligo di fedeltà previsto a carico del prestatore di lavoro, e può costituire giusta causa di licenziamento.
Linea di pensiero comune per i giudici di merito e per i magistrati di Cassazione: evidente la gravità dell’azione compiuta dalla lavoratrice, ossia la pubblicazione, su ‘Facebook’ e su ‘Youtube’, di un messaggio video avente un contenuto fortemente denigratorio e diffamatorio nei confronti dei vertici dell’agenzia regionale.
L’illecito di natura diffamatoria nei confronti del datore di lavoro neppure richiede, per la sua rilevanza disciplinare anche risolutoria, una tipizzazione contrattuale, per integrare di per sé, ove ne sussistano i presupposti, la violazione di un dovere fondamentale discendente dal rapporto di lavoro, persino di rilevanza penale, precisano i magistrati di Cassazione. E, in ogni caso, il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
Per quanto concerne la lesione arrecata al prestigio, al decoro e all’immagine dell’agenzia, è lampante la capacità lesiva della condotta della lavoratrice, soprattutto perché la comunicazione da lei effettuata presentava una spiccata intenzione diffamatoria, palesata, al di là del mezzo, potenzialmente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone, dall’invito alla sua diffusione. Senza dimenticare, poi, che alcune condotte riconducibili anche a fattispecie di rilevanza penale erano riferite specificamente all’amministrazione datrice (stabilizzazioni clientelari). E, comunque, rientrava tra i doveri della lavoratrice non gettare discredito sulla pubblica amministrazione nel suo complesso.
Per chiudere il cerchio, i magistrati di Cassazione precisano, quanto alla pertinenza, che l’esimente del diritto di critica opera se il lavoratore si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l’impresa – cosa non avvenuta in questa vicenda –, e, comunque, il requisito della pertinenza della critica, nell’ambito del rapporto di lavoro, va riferito non all’interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ma a quello dei soggetti coinvolti nelle problematiche lavorative poste al centro dell’esercizio del diritto di critica.