Distacco dell’utenza: fondamentale il verbale dell’addetto al controllo del contatore

I verbali redatti in sede di sopralluogo fanno piena prova della provenienza del documento dall’incaricato del pubblico servizio che lo ha formato

Distacco dell’utenza: fondamentale il verbale dell’addetto al controllo del contatore

Il verbale redatto dall’addetto al controllo del contatore è elemento probatorio sufficiente per legittimare il distacco dell’utenza. Ciò alla luce del principio secondo cui l’attività di verifica degli impianti elettrici svolta dal dipendente dell’ENEL, che espleta un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, rientra nel novero delle mansioni svolte dall’incaricato del pubblico servizio e, alla stregua di tali considerazioni, i verbali redatti in sede di sopralluogo fanno piena prova della provenienza del documento dall’incaricato del pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Pertanto, il valore probatorio del verbale di verifica è circoscritto alle circostanze che sono cadute direttamente sotto la percezione del verificatore.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 34614 del 29 dicembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in provincia di Benevento e originato dal distacco di un’utenza – che alimentava una abitazione familiare –, distacco dovuto ad un prelievo irregolare di energia elettrica effettuato attraverso un allaccio diretto alla rete ENEL
I magistrati ricordano che al dipendente ENEL addetto al controllo (ed all’eventuale distacco dei contatori) deve essere riconosciuta la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, poiché tali operazioni non si esauriscono in un’attività meramente materiale, ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all’esercizio del pubblico servizio, quale è l’attività di distribuzione dell’energia elettrica svolta dal ‘Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.’. Al riguardo, poi, ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non ha rilievo la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione.
La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi.
E, nell’ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale, a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale.
Tornando alla vicenda in esame, assolutamente legittima l’attività svolta dai dipendenti ENEL, i quali hanno redatto il verbale attestante l’esito della verifica e la ritenuta necessità del distacco della fornitura, sussistendo il pericolo concreto della protrazione del prelievo irregolare di energia elettrica, inoltrando quindi la denuncia all’autorità giudiziaria, e non hanno esorbitato dai poteri ad essi spettanti, ma hanno operato entro i limiti dei conferiti poteri.

News più recenti

Mostra di più...