Volo effettuato ma in ritardo: il turista deve dare prova del danno subito
I giudici sottolineano la necessità che emergano danni conseguenziali provocati dall’arrivo in ritardo dell’aereo
Decisivo il richiamo al principio secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nello Stato o di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, è necessario che la condotta del soggetto sia caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalità di trarre profitto, anche dalla consapevolezza dell’esistenza del titolo usurpato
Possibile fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l’id quod plerumque accidit