Campagna pubblicitaria dai risultati non soddisfacenti: il compenso va versato comunque per intero
Inutili le contestazioni della ditta che ha commissionato la campagna promozionale, contestazioni relative alla scarsa risposta della clientela
Fondamentale, però, che vi sia una clausola ad hoc e non vi siano, invece, né un interesse pubblico tale da impedire il recesso né un affidamento tutelabile in capo alla società
La dichiarazione di volontà traduce, precisano i giudici, l’esercizio del diritto soggettivo volto al riconoscimento del beneficio fiscale